Regione Lazio - Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e accreditamento dei certificatori

by - aprile 01, 2010

Pubblicato con Delibera di presa d’atto della Giunta Regionale del Lazio n.72 del 05/02/2010 lo schema del Regolamento Regionale (art.9 L.R. n. 6 del 27/05/2008). “Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l'accreditamento dei soggetti certificatori”.

La Regione Lazio aveva già approvato, con delibera n. 634 del 07 agosto 2009, l’elenco dei criteri di sostenibilità ambientale, elaborato sulla base del “Protocollo ITACA”.

In questo Regolamento Regionale, appena pubblicato sul Sito della Regione Lazio/politiche della casa, vengono definiti: la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici; le procedure; le modalità dei controlli sugli interventi edilizi, per accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata; il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale degli edifici.

La “certificazione di sostenibilità ambientale” è un sistema di procedure univoche e normalizzate, che utilizza il Protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’art. 7 della L.R. Lazio n. 6/2008, il Protocollo ITACA-LAZIO e le relative linee guida, per valutare l’edificio sia in fase di progetto che di realizzazione. Ha carattere volontario e comprende anche la certificazione energetica, prevista dal D.lgs. 192/2005 e s.m.i.. È obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione Lazio. È obbligatoria anche nel caso di incentivi regionali o locali, legati alla qualità energetica e/o ambientale dell’edificio (bonus volumetrici, riduzione degli oneri di urbanizzazione ecc.); in questo caso la Certificazione di sostenibilità ambientale è necessaria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.

* Determinazione del livello di sostenibilità ambientale e classificazione di un edificio

I requisiti di sostenibilità ambientale dagli edifici, in base al Protocollo ITACA-LAZIO, vengono determinati in relazione a cinque aree di valutazione:

1) Qualità del sito

2) Consumo di risorse

3) Carichi ambientali

4) Qualità ambientale indoor

5) Qualità del servizio

Ogni area comprende un determinato numero di criteri organizzati in schede. Per ciascuna delle schede, viene calcolato un indicatore di qualità energetica o ambientale che a sua volta viene rapportato ad una scala di prestazione, per definire un punteggio; tale punteggio esprime il livello di sostenibilità dell’edificio rispetto allo specifico criterio. La somma dei punteggi ottenuti per le singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse nel sistema complessivo, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione determina il livello globale di sostenibilità ambientale dell’edificio.

La soglia minima per la valutazione delle prestazioni energetico-ambientali, per accedere alla certificazione, è stabilita nel raggiungimento del punteggio maggiore di “0” sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti.

Al Capo III del Regolamento Regionale, art.10, comma 1) sono specificati i criteri di accreditamento dei soggetti certificatori. I tecnici laureati ed iscritti ai rispettivi Ordini, possono richiedere l’iscrizione nell’elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, se sono in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione, autorizzato dalla Regione Lazio, con superamento della relativa verifica finale. In alternativa possono essere accreditati, sia quei professionisti che risultino già iscritti negli Elenchi dei Certificatori Energetici e/o dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale in altre Regioni o Province Autonome che quelli abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.

I Soggetti abilitati al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale ed iscritti nell’Albo dei certificatori (elenco speciale Certificatori Ambientali) sono abilitati anche al rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i..

Sono previsti controlli e verifiche, da parte della Regione, sulle attività di certificazione. In caso di irregolarità ed inadempienze, ci sono sanzioni. Inoltre nella Norma si parla di verifica sui requisiti di competenza dei certificatori.



È importante sottolineare le responsabilità che il Certificatore si assume, sotto il profilo etico e deontologico. Inoltre il punteggio di valutazione delle prestazioni energetico-ambientali incide anche sul valore economico degli immobili, dunque la classificazione errata può originare richiesta di danni. Da qui scaturisce la sollecitazione a valutare con obiettività la proprie competenze, in merito agli argomenti inerenti la Certificazione Energetica e la Certificazione di Sostenibilità Ambientale e ad approfondirne le conoscenze, anche quando non sussista l’obbligo di frequenza di un corso di formazione.

Fonte: architettiroma.it

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